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Legislazione

L'art. 39 della Costituzione, dopo aver sancito, al 1° comma, il principio della libertà di organizzazione sindacale, stabilisce: che le OO.SS. sono soggette esclusivamente all'obbligo della registrazione presso appositi uffici; che la condizione per ottenere la registrazione è che gli statuti prevedano un ordinamento interno a base democratica; che a seguito della registrazione il sindacato acquisti la personalità giuridica.
Tuttavia, il sistema previsto dall'art. 39 in parola non ha mai trovato applicazione nel nostro ordinamento giuridico, in quanto non è stata mai emanata la legge ordinaria di attuazione. Il principale ostacolo sarebbe costituito dal necessario controllo governativo, richiesto dal sistema costituzionale, sia riguardo alla struttura interna, che agli iscritti ed alla loro consistenza numerica. Attualmente, quindi, le OO.SS. assumono ancora la natura giuridica di enti di fatto. Infatti, la mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione ha fatto si che, ancor oggi, le Associazioni sindacali siano disciplinate dalle norme di diritto comune, ed in particolare dagli artt. 36, 37 e 38 del codice civile.
Essi costituiscono, pertanto, mere associazioni non riconosciute, e cioè enti di fatto, libere di agire e di organizzarsi come meglio ritengono. Conseguentemente, l'accertamento dell'esistenza delle OO.SS., nell'attuale struttura dell'ordinamento, comporta non già l'indagine su documenti che abbiano efficacia costitutiva della personalità, bensì, la rilevazione in fatto della concreta attività che viene svolta nel campo di interessi che è proprio di questo tipo di associazioni.

Da quanto premesso discende che l'archivio delle Associazioni collettive nazionali esistente presso la Div. IV della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro non è esaustivo, in quanto non esiste nessun obbligo per i sindacati di segnalare la propria esistenza ed operatività.